STATUTO

PARTE PRIMA : GENERALITÀ

Art.1

Costituzione e Denominazione

1.1 L’Associazione ha la denominazione “AIL di Arezzo – FEDERICO LUZZI ONLUS”, Sezione autonoma della

provincia di Arezzo dell’A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS, di seguito AIL

Nazionale, e potrà utilizzare la forma abbreviata “AIL di Arezzo Federico Luzzi Onlus”.

1.2 L’Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta

al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS” nonché il segno

grafico dell’AIL Nazionale.

L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorità.

 

Art. 2

Sede

2.1 L’Associazione ha sede in Arezzo (AR) presso l’Ordine dei Medici di Arezzo in via Giotto n. 127.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del

Comune di Arezzo.

Art.3

Durata e carattere dell’Associazione

3.1 L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei soci i con la

presenza e il voto di almeno ¾ del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 24.

3.2 L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di

solidarietà sociale.

Art. 4

Scopi dell’Associazione

4.1 L’“AIL di Arezzo Federico Luzzi Onlus”. è socia dell’AIL Nazionale e persegue nell’ambito provinciale di

riferimento gli obiettivi previsti dall’articolo 4 dello Statuto dell’AIL Nazionale medesima.

L’Associazione ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie linfomi

ed altre emopatie dei bambini e degli adulti e per il miglioramento dei servizi e dell’assistenza sociosanitaria in favore

dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, in armonia con

le finalità statutarie ed operative dell’AIL Nazionale.

L’Associazione può altresì svolgere o commissionare ogni attività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie

linfomi e altre emopatie. L’Associazione ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in

ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali.

4.2 Di conseguenza, l’Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasia

iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia,

epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie-linfomi;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le

ricerche per la prevenzione la cura delle leucemie-linfomi;

c) promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee

a soddisfare compiutamente l’assistenza domiciliare al paziente;

d) nell’ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di medici, infermieri e nuovi ricercatori;

e) facilitare gli scambi d’informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l’intervento e la

collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze

relative alle leucemie-linfomi, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d’avanguardia per

la lotta contro i tumori maligni;

f) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta

applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti,

esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

g) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari, con la ASL locale e con le

altre istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzare, sia

dell’assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

 

h) sostenere il Reparto di Ematologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo e eventuali altre strutture ospedaliere

ematologiche della Provincia di Arezza, ovvero di riferimento per i cittadini della Provincia di Arezzo.

Per gli scopi assistenziali di cui ai punti g) e h) l’Associazione potrà assumere personale medico e paramedico,

attraverso borse di studio e contratti a termine, sia part-time che a tempo pieno, sempre finalizzati all’ambito

Ematologico.

4.3 Ai fini predetti l’Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero

convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto

altrui e anche tramite terzi. L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4.4 Nel perseguimento dei suoi scopi l’ AIL di Arezzo Federico Luzzi Onlus agisce nel rispetto dello Statuto dell’AIL

Nazionale e dei regolamenti generali che ne disciplinano l’attività. Eventuali controversie tra l’AIL Nazionale e l’AIL

di Arezzo Federico Luzzi Onlus” sono devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri Nazionale

 

Art.5

Strumenti

5.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi n° 1 e n° 197 del 1991,

l’Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o

mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di

società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali

fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel

rispetto delle norme di cui all’art.17 c.c., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato,

beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere,

mezzi di trasporto.

5.2 L’Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche

sottoscrizioni.

 

Art.6

Soci

6.1 L’Associazione si compone di soci.

La qualifica di socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda e su presentazione di

due soci. L’iscrizione comporta l’accettazione dello Statuto e l’obbligo del pagamento della quota sociale annuale, il

cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Le iscrizioni per i soci decorrono dal momento in cui è accolta la domanda di ammissione.

6.3 I soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e hanno diritto di voto.

6.4 La qualifica di socio è a tempo indeterminato, non può avere il carattere della temporaneità, e può venir meno

per i seguenti motivi:

a) per recesso a norma dell’art. 24 del codice civile;

b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione ove il socio ometta di versare la quota di

partecipazione annuale ovvero per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall’Associazione,

o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente Statuto, o per altri motivi che comportino

indegnità.

 

Art.7

Patrimonio e bilanci

7.1 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote versate dai soci;

b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;

c) donazioni, eredità e legati;

d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonché di enti

pubblici e privati, italiani e esteri;

 

e) da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell’interesse

dell’Associazione e da questa autorizzate;

f) da ogni altra entrata.

7.2 Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento

dell’Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

7.3 L’esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizierà all’atto

della costituzione e chiuderà il 31 dicembre dell’anno in corso.

7.4 Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea ordinaria dei soci, entro il

30 aprile, il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell’anno in corso.

Il bilancio consuntivo approvato è inviato all’AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all’approvazione.

7.5 È fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse connesse.

7.6 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

per tutta la durata della vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte del medesimo settore di

intervento e di volontariato.

 

PARTE SECONDA : ORDINAMENTO

Art.8

Organi

8.1 Gli organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio di Amministrazione;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei Revisori.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.9

Partecipazione dell’Assemblea

I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, dell’Associazione che sono

presiedute dal Presidente o dal suo delegato. Alle stesse possono partecipare il Collegio dei revisori e il Comitato

Scientifico senza diritto di voto.

Art.10

Competenze dell’Assemblea

10.1 È di competenza dell’Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) determinare le quote dei soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;

b) determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) eleggere i tre membri, i due supplenti e i Presidenti del Consiglio dei Revisori;

d) discutere e deliberare l’approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, ed il programma delle attività

presentate dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 In sede straordinaria:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Art.11

Convocazione dell’Assemblea

11.1 L’Assemblea viene convocata dal Presidente e, ove non vi provveda, dal Consigliere di Amministrazione più

anziano su richiesta del Collegio dei Revisori.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio

consuntivo e di quello preventivo, predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata di un decimo dei soci, indirizzata al Presidente dell’Associazione;

c) su richiesta, scritta e motivata, del Consiglio dei revisori.

11.3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono convocate dal Presidente o da che ne fa le

veci, con preavviso di almeno 10 giorni, con mezzi che consentano il riscontro di ricezione, agli indirizzi/recapiti

indicati dai soci e che contenga l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla sede

dell’Associazione. La convocazione può anche avvenire con affissioni di avviso presso la sede sociale almeno 20

giorni prima con indicazione di tutti gli elementi già indicati e con sintetico annuncio su un giornale locale ovvero, se

esistente, su Notiziario o Giornale della Associazione.

Art.12

Costituzione dell’Assemblea

12.1 L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più

uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

12.2 L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita per le modificazioni statutarie, in prima

convocazione, a norma dell’art.21 c.c.; in seconda convocazione le deliberazioni potranno essere assunte con la

maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

12.3 È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, che ne dichiara vera la

firma, perché apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

12.4 Il Presidente, fatta constatare la validità della convocazione e costituzione della Assemblea, designa un socio a

fungere da segretario, scelto tra i presenti.

Il verbale delle assemblee viene dettato dal Presidente in forma breve e riassuntiva.

Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale è scritto e controfirmato dal Segretario dell’Assemblea e

sottoscritto dal Presidente.

Art.13

Deliberazione dell’Assemblea

13.1 Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà dei soci ed a

maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il

numero degli intervenuti.

13.3 Nello stesso modo l’Assemblea ordinaria provvede alle nomine del i Consiglio di Amministrazione e

del Consiglio dei revisori. In caso di parità di voto, dopo l’eventuale seconda votazione, si considera eletto,

rispettivamente:

– consigliere, chi sia socio da maggior tempo;

– revisore, il socio con precedenza su un non socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo.

13.4 Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a norma dell’art.21 c.c.

13.5 Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o

astenuti.

CAPO Il

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di amministrazione è formato da non meno di tre a non più di undici membri, in numero dispari,

scelti tra i soci dell’Associazione.

14.2 Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede ai

rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla integrazione del

Consiglio stesso fino al termine statutario se dimissionari alcuni membri purché meno della metà. I membri nominati

rimangono in carica fino all’Assemblea successiva.

14.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento duraturo della maggioranza dei membri del

Consiglio, l’intero Consiglio cessa dell’ufficio, gli Amministratori uscenti devono convocare d’urgenza l’Assemblea

dei soci per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione

Ordinaria.

14.5 In caso di cessazione di tutti i consiglieri, il Collegio dei Revisori provvederà alla gestione ordinaria ed alla

convocazione dell’Assemblea dei soci per la nuove nomine.

Art.15

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a semestre, e

comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta

scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei revisori.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell’Associazione, con avviso almeno di 5 giorni

prima nei modi di cui al precedente articolo 11, con l’indicazione dell’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo delle

riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono, comunque, valide se presenti tutti i componenti.

Art. 16

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza

dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione

o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche

quando alcuni tra questi si astengono.

16.3 Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori e, su

invito, il Comitato Scientifico.

16.4 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatto constatare dal verbale che verrà

trascritto nell’apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è redatto su indicazione

del Presidente che lo firma assieme al segretario di volta in volta designato tra i componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Art.17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente. Sarà eletto il candidato che otterrà

il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all’Associazione e, in

caso di parità anche per questa ipotesi, il più anziano per età.

17.2 Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:

a) deliberare sulle questioni che riguardano l’attività dell’Associazione per l’attuazione dello scopo associativo,

secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo ed il programma delle attività da sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea ordinaria;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

d) curare o predisporre i rapporti con il volontariato, il personale medico e non medico del centro ove l’Associazione

svolge la propria attività;

e) deliberare l’accettazione di domande per l’ammissione di nuovi soci;

f) deliberare l’esclusione dei soci;

g) designare i componenti del Comitato Scientifico ed il suo presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in

caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;

h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari

ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l’esecuzione di attività, od infine, attuare tutte

le iniziative del caso con la facoltà di delegarne tutta o in parte l’attuazione;

i) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell’Assemblea a norma di Statuto;

j) determinare le quote dei soci.

k) partecipare in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni delle Regione Toscana, alla designazione

della terna di candidati da proporre all’Assemblea Nazionale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione

Nazionale;

l) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e

documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dalla AIL Nazionale;

17.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri membri, per natura e materia

specifica, secondo le capacità e conoscenza dei singoli componenti.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Art.18

Competenze del Presidente

18.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la dirige; può stare in giudizio, attivo e passivo.

A tal riguardo avrà potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e

periti, di stipulare transazioni a convenzioni.

18.2 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di

Amministrazione, e di curare la verbalizzazione ai sensi dell’art. 12 ed alla esecuzione delle deliberazioni degli stessi

Organi .

Art.19

Elezioni del Presidente

19.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica

un triennio e, comunque, non oltre l’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo dimissioni o

revoca. Può essere rieletto senza vincoli di durata.

19.2 In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal membro del Consiglio più anziano.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20

Composizione del Collegio dei Revisori

20.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati

dall’Assemblea dei Soci.

20.2 I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli scritti nel ruolo dei revisori contabili e negli albi

professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; i Revisori durano in carica per un triennio, svolgono le loro

funzioni gratuitamente, salvo deliberazioni assembleare, e sono rieleggibili.

Art. 21

Competenze del Collegio dei Revisori

Al Collegio dei Revisori compete:

a) controllare la gestione patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti,

l’andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;

b) presentare all’Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-

contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l’Assemblea

dei soci o il Consiglio di Amministrazione, e a quant’altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

CAPO V

Art. 22

Istituzione e composizione del Comitato Scientifico

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico come in appresso stabilito. ,

22.2 Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da tre o cinque persone, anche non socie, tra le quali un

presidente, per la durata di un triennio rinnovabile.

Art. 23

Competenze del Comitato Scientifico

23.1 Il Comitato Scientifico avrà il compito di dare un parere specifico per il migliore utilizzo dei fondi

dell’Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca.

23.2 A tale scopo il suo presidente, o un competente del Comitato designato dal suo presidente, potrà partecipare alle

sedute del Consiglio di Amministrazione.

23.3 Il Comitato viene convocato dal suo presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con

libertà di forme.

23.4 Per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza; in caso di parità varrà il

voto del presidente.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede anche ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.

23.6 Delle riunioni il Comitato curerà la relazione in un succinto verbale riflettente la parte decisionale.

PARTE TERZA : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Scioglimento

24.1 L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei soci, in sede straordinaria convocata e costituita a norma

del presente Statuto. In particolare l’Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a venti.

24.2 L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art.30 del codice

civile e degli articoli 11-12 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto al punto 24.3 .

24.3 In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all’AIL

Nazionale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.° 662, e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

Rinvio

25.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto dell’AIL

Nazionale , nonché, le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di ONLUS e di associazione

non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali, né fini di lucro e speculativi, nonché la legislazione

regionale vigente sulle persone giuridiche private.